Condizioni generali di acquisto
Disposizioni generali
Ai rapporti giuridici tra il fornitore e noi, nell'ambito dei nostri acquisti, si applicano esclusivamente le condizioni seguenti. Le condizioni del fornitore e gli accordi divergenti valgono soltanto se da noi riconosciuti per iscritto. Non costituiscono riconoscimento né il nostro silenzio né l'accettazione della prestazione o il relativo pagamento.
Le presenti Condizioni generali di acquisto (CGA) si applicano a tutti i fornitori di CREAMETAL AG per quanto riguarda la fornitura di beni mobili (di seguito denominati «merce», «prodotti» ecc.) e/o di servizi, indipendentemente dal fatto che il fornitore esegua la prestazione in proprio o la acquisti presso subfornitori.
Con l'accettazione del nostro ordine ovvero con la fornitura della merce ordinata, il fornitore dichiara di accettare le condizioni seguenti.
Sono validi soltanto gli ordini in forma testuale (per iscritto, per e-mail). Gli ordini telefonici e verbali nonché le integrazioni e le modifiche acquistano validità unicamente con la nostra conferma in forma testuale. Allo stesso modo, le deroghe alle nostre condizioni d'ordine e alle eventuali disposizioni supplementari, comprese le riserve di prezzo e di cambio, in particolare anche condizioni generali di fornitura e di vendita divergenti del fornitore, sono valide soltanto se le abbiamo accettate in forma testuale.
Chiediamo l'invio immediato (entro 24 ore dal ricevimento) di una conferma d'ordine con l'indicazione precisa del termine di consegna.
La cessione integrale dei nostri ordini a terzi non è ammessa senza il nostro consenso in forma testuale.
Tutte le spese derivanti dall'inosservanza delle nostre istruzioni o da forniture difettose e non concordate in modo vincolante sono a carico del fornitore.
Le presenti condizioni di acquisto si applicano anche alle forniture future.
Ai nostri collaboratori è vietato accettare regali, provvigioni o compensi di altra natura.
Prezzi e spese di spedizione
Salvo diverso accordo, i prezzi indicati si intendono prezzi fissi.
In caso di conferimento dell'incarico mediante ordine senza prezzo o con prezzo indicativo, ci riserviamo l'approvazione del prezzo dopo il ricevimento della conferma d'ordine.
Fattura e pagamento
Salvo diverso accordo, le fatture devono esserci trasmesse immediatamente dopo la spedizione della merce. Vanno inviate per posta all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine oppure per e-mail a info@creametal.ch.
Il fornitore non può esigere un pagamento subordinato all'adempimento del proprio obbligo prima di aver adempiuto tale obbligo, a meno che l'inadempimento sia dovuto a un'azione o a un'omissione del committente.
Consegna
Qualora i documenti di spedizione richiesti per una consegna non vengano trasmessi conformemente alle prescrizioni, la merce resta immagazzinata fino al loro arrivo a spese e a rischio del fornitore.
Le consegne parziali e le consegne anticipate non possono avvenire senza il nostro esplicito consenso.
Le consegne effettuate tramite corriere si considerano avvenute soltanto se possono essere documentate con bollettini di consegna da noi controfirmati.
Il termine di consegna concordato è rispettato quando la merce è pervenuta presso di noi. Se il fornitore deve presumere che la consegna nei termini non gli sia possibile, in tutto o in parte, è tenuto a comunicarlo immediatamente indicando i motivi e la durata presumibile del ritardo. Una simile comunicazione non esclude le conseguenze di legge della mora (tra l'altro l'annullamento totale o parziale dell'ordine).
In caso di superamento del termine di consegna, il fornitore può invocare la mancata trasmissione di documenti necessari a nostro carico oppure di oggetti complementari ovvero di singoli pezzi, disegni, supporti di dati ecc. soltanto se ne ha sollecitato la messa a disposizione. In tal caso il termine di consegna viene prorogato in misura adeguata di comune accordo.
Ogni spedizione deve essere annunciata a noi e al destinatario da noi designato il giorno stesso della spedizione.
Imballaggio
Il fornitore deve provvedere a proprie spese a un imballaggio adeguato. Il fornitore risponde dei danni verificatisi durante il trasporto a causa di un imballaggio insufficiente.
Per il materiale d'imballaggio da noi restituito franco deve essere emessa, a nostra scelta, una nota di credito al prezzo fatturato oppure concesso uno sconto corrispondente.
Esportazione e dogana
Il fornitore è tenuto a informare per iscritto CREAMETAL AG, con il maggiore anticipo possibile rispetto al termine di consegna, in merito a eventuali obblighi di autorizzazione delle sue merci secondo il diritto svizzero, europeo (UE) e statunitense in materia di esportazione, dogana e commercio con l'estero di volta in volta vigente, nonché secondo il diritto in materia di esportazione, dogana e commercio con l'estero del Paese d'origine delle sue merci. A tale scopo il fornitore deve comunicare le informazioni e i dati seguenti e, se del caso, indicarli sui documenti di esportazione (in particolare sulla fattura commerciale):
i numeri di tariffa doganale / i numeri di merce;
l'«Export Control Classification Number (ECCN)» secondo la «U.S. Commerce Control List» (CCL), qualora la merce sia soggetta alle «U.S. Export Administration Regulations» (EAR);
il numero statistico della merce (codice HS/NC);
il Paese d'origine (origine di politica commerciale / non preferenziale), chiave per il codice d'origine: D = Paese terzo / E = UE / F = EFTA;
dichiarazioni (a lungo termine) del fornitore sull'origine preferenziale (per i fornitori UE) oppure certificati di preferenza (per i fornitori non UE);
tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati di cui CREAMETAL AG necessita per l'esportazione e l'importazione nonché, in caso di rivendita, per la riesportazione della merce.
Il fornitore è tenuto a informare immediatamente per iscritto CREAMETAL in merito a ogni modifica delle informazioni e dei dati di cui sopra.
Se il fornitore viola i propri obblighi, sopporta tutte le spese e i danni nonché gli altri svantaggi (ad es. richieste di pagamento a posteriori di tributi d'importazione esteri, multe) che ne derivano per CREAMETAL AG. Ciò non vale se la violazione degli obblighi non è imputabile al fornitore.
Notifica dei difetti
Effettueremo la verifica della merce fornita e le eventuali notifiche dei difetti non appena possibile, senza tuttavia essere vincolati a un termine. Il fornitore rinuncia pertanto a eccepire la tardività della notifica dei difetti.
Effettuiamo un controllo della merce in entrata soltanto per quanto riguarda i danni esteriormente riconoscibili e le difformità di identità e quantità riconoscibili dall'esterno. Tali difetti verranno da noi notificati immediatamente. Per il resto, notifichiamo i difetti non appena essi vengono constatati nell'ambito del normale svolgimento delle attività aziendali. In tal misura il fornitore rinuncia a eccepire la tardività della notifica dei difetti.
L'esecuzione di pagamenti ed eventuali collaudi dell'opera non valgono come rinuncia alla notifica dei difetti.
Responsabilità per i difetti materiali
Il fornitore garantisce che la merce presenti le caratteristiche concordate, sia idonea all'uso previsto dal contratto e non presenti per il resto difetti che ne pregiudichino il valore o l'idoneità.
La merce deve essere conforme alle leggi e alle prescrizioni antinfortunistiche applicabili nel Paese del committente.
Ci spettano i diritti di garanzia previsti dalla legge, fermo restando che possiamo esercitare il diritto alla risoluzione ovvero al recesso soltanto dopo che sia decorso infruttuosamente un adeguato termine suppletivo assegnato al fornitore per l'adempimento successivo (riparazione o fornitura sostitutiva). Nei casi urgenti o in caso di mora del fornitore, siamo autorizzati a eliminare noi stessi i difetti o a farli eliminare a spese del fornitore.
I nostri diritti di garanzia comprendono anche il rimborso dei costi di smontaggio e di montaggio del componente di fornitura difettoso ovvero sostituito, nonché dei prodotti divenuti difettosi a causa del componente difettoso.
Salvo diverso accordo, il termine di garanzia scade 24 mesi dopo la presa in consegna della merce presso il nostro stabilimento.
I diritti derivanti da difetti notificati tempestivamente durante il termine di garanzia si prescrivono 12 mesi dopo la scadenza del termine di garanzia.
La merce contestata o parti di essa restano a nostra disposizione fino alla sostituzione esente da difetti o alla risoluzione dell'acquisto. Dopo avvenuta sostituzione, la merce contestata è a disposizione del fornitore sul posto.
Per le forniture sostitutive e i lavori di riparazione il fornitore risponde nella stessa misura in cui risponde per la fornitura originaria; per le forniture sostitutive il termine di garanzia ricomincia a decorrere. Questa disposizione vale anche per la fornitura di singoli pezzi di ricambio.
Responsabilità da prodotto, assicurazione
Il fornitore è tenuto a manlevarci dalle pretese risarcitorie di terzi riconducibili a difetti delle sue merci o prestazioni.
Il fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile da prodotto con una somma di copertura valida in tutto il mondo di almeno CHF 5 Mio. per danni alle persone e/o danni alle cose e con una somma di copertura di almeno CHF 0,5 Mio. per sinistro e anno civile per i costi di montaggio e smontaggio. Restano impregiudicate eventuali ulteriori pretese risarcitorie spettanti a CREAMETAL AG.
Attrezzature di produzione, modelli, disegni ecc.
Tutte le indicazioni, i disegni, i piani, le attrezzature di produzione, i modelli, gli utensili, i campioni e simili che mettiamo a disposizione del fornitore per la fabbricazione della merce restano di nostra proprietà e non possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o resi accessibili a terzi. Un eventuale diritto d'autore spetta a noi. Tutta la documentazione deve esserci restituita gratuitamente e senza sollecito non appena non sia più necessaria per l'esecuzione dell'ordine. Se la fornitura non ha luogo, il fornitore è parimenti tenuto a consegnarci la documentazione senza sollecito.
I prodotti fabbricati sulla base di documenti da noi elaborati quali disegni, modelli e simili, oppure secondo nostre indicazioni riservate, oppure con i nostri utensili o con utensili riprodotti, non possono essere né utilizzati dal fornitore stesso né offerti o forniti a terzi.
Utensili
Impregiudicati accordi diversi, acquisiamo la proprietà esclusiva ovvero la comproprietà nella misura in cui partecipiamo ai costi documentati degli utensili destinati alla fabbricazione dell'oggetto della fornitura. Con il pagamento gli utensili passano nella nostra (com)proprietà. Essi restano in comodato presso il fornitore. Il fornitore è autorizzato a disporre di fatto o di diritto degli utensili, a spostarne l'ubicazione o a renderli durevolmente inutilizzabili soltanto previa nostra autorizzazione. Gli utensili devono essere contrassegnati dal fornitore come nostra (com)proprietà. Il fornitore sostiene i costi di manutenzione, riparazione e sostituzione degli utensili. Gli utensili sostitutivi sono di nostra proprietà in misura corrispondente alla nostra quota sull'utensile originario. In caso di comproprietà di un utensile ci spetta un diritto di prelazione sulla quota di comproprietà del fornitore. Il fornitore deve impiegare gli utensili di nostra (com)proprietà esclusivamente per la fabbricazione degli oggetti della fornitura. Al termine delle forniture il fornitore deve consegnarci immediatamente gli utensili su nostra richiesta. Per gli utensili in comproprietà siamo tenuti a rimborsare al fornitore, dopo il ricevimento dell'utensile, il valore attuale della sua quota di comproprietà. In nessun caso spetta al fornitore un diritto di ritenzione. L'obbligo di restituzione incombe al fornitore anche in caso di sostanziale peggioramento della sua situazione finanziaria o in caso di interruzione prolungata delle forniture. Il fornitore deve assicurare l'utensile nella misura concordata e, in mancanza di accordo, nella misura usuale.
Riservatezza
Il fornitore deve trattare in modo riservato l'ordine e i lavori o le forniture ad esso connessi.
Diritti di proprietà industriale
Il fornitore garantisce che le sue merci e prestazioni non violino diritti di proprietà industriale di terzi. Egli ci manleva da eventuali pretese di terzi.
Lingua
Salvo diverso accordo, la comunicazione avviene in lingua tedesca o francese. Tutti i documenti, quali ad esempio attestati, certificati, disegni ecc., devono essere messi a disposizione dal fornitore in lingua tedesca o francese al più tardi su richiesta.
Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento per la fornitura e le prestazioni è il luogo di destinazione concordato; il luogo di adempimento per il pagamento è la sede dell'azienda committente.
Foro competente e diritto applicabile
Il foro competente per eventuali controversie legali è la sede del committente. Qualora il committente agisca in qualità di attore, può adire anche qualsiasi altro tribunale competente.
Al rapporto contrattuale alla base del presente ordine si applica esclusivamente il diritto vigente presso la sede del committente, con esclusione delle norme di conflitto; alle forniture dall'estero si applica inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11.04.1980.